Contabilità semplificata con ricavi non superiori a 500mila euro nel caso di attività di prestazioni di servizi e con ricavi non superiori a 800mila euro per le imprese esercenti altre attività.

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), con il comma 276, modifica l’articolo 18 del Dpr 600/1973 innalzando i limiti previsti per l’applicazione della contabilità semplificata. L’articolo 18 modificato detta le regole per le cosiddette «imprese minori». Nessuna modifica viene prevista per l’ambito soggettivo della norma che, quindi resta invariato. Sono, pertanto, interessati da questo regime i soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 13 del Dpr 600/1973, vale a dire le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali. Questi soggetti, se conseguono ricavi inferiori ad una specifica soglia, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture previste dal Codice civile e determinano il reddito utilizzando la modalità mista «cassa/competenza» all’articolo 66 del Tuir.

Fino al 31 dicembre 2022, la soglia da non superare era fissata a 400mila euro per le imprese la cui attività consiste in prestazione di servizi e a 700mila euro per le imprese che esercitano altre attività. Tali soglie erano state fissate dall’articolo 7 del Dl 70/2011.

Ora, la legge di Bilancio 2023 aumenta da 400mila a 500mila euro il limite previsto per le attività di prestazioni di servizi e da 700mila ad 800mila euro quello previsto per le altre attività. Si ricorda che per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Considerato che la legge di Bilancio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, i nuovi limiti saranno operativi a partire da questa data e dallo stesso momento saranno da archiviare i precedenti.

Tenuto conto dei chiarimenti che l’agenzia delle Entrate aveva reso con la circolare 80 del 2001, in occasione di un precedente innalzamento della soglia (disposto dal Dpr 222/2001), nel 2023 potranno avvalersi della contabilità semplificata coloro che nell’anno precedente, vale a dire nel 2022, non hanno superato le nuove soglie. Coloro che intraprendono l’attività nel 2023 potranno avvalersi del regime di contabilità semplificata sin dal primo anno qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai nuovi limiti indicati prima visti. La modifica dovrebbe essere valida anche ai fini Iva (sebbene, nella relazione illustrativa non vi sia alcun riferimento). Il comma 11 dell’articolo 14 della legge 183/2011 dispone, infatti, che i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

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