Crisi da sovraindebitamento
La Legge n. 3 del 2012 permette a soggetti “non fallibili” di accedere ad una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento allo scopo di pagare i propri debiti con modalità e tempi congrui alle proprie possibilità economiche.
Più semplicemente: consumatori, piccoli imprenditori, professionisti ed altri soggetti, che hanno difficoltà a pagare i propri debiti, hanno la possibilità, con l’ausilio di professionisti specializzati, di chiedere al giudice di stralciare parte dei debiti, di pagarli ratealmente e di essere ammessi al beneficio della esdebitazione. Con l’esdebitazione il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, ricominciando così una nuova vita (fresh start).
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La procedura di composizione della crisi si articola in diversi passaggi:
1° Step – Analisi del caso
Il 1° step consiste in:
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- Verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi per accedere alla procedura.
Clicca per sapere quali sono i soggetti che possono accedere alla procedura
Come accennato possono rientrarvi i soggetti “non fallibili”, ovvero:
- Consumatori,
- Imprenditori che esercitano attività commerciali e che si trovano al di sotto delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1 della legge fallimentare:
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- attivo patrimoniale annuo inferiore ad euro trecentomila nei tre esercizi precedenti,
- ricavi lordi annui inferiori ad euro duecentomila nei tre esercizi precedenti,
- ammontare di debiti anche non scaduti inferiore ad euro cinquecentomila,
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- Imprenditori agricoli,
- Singoli soci illimitatamente responsabili di società,
- Professionisti, artisti e gli altri lavoratori autonomi,
- Start up innovative,
- Enti che non esercitano attività di tipo commerciale, come ad esempio associazioni riconosciute, onlus e fondazioni.
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- Verifica della situazione di sovraindebitamento.
Clicca per la definizione di crisi da sovraindebitamento
La legge definisce la crisi da sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Si tratta di una situazione di squilibrio finanziario tra (i) liquidità e attività liquidabili in un breve lasso di tempo e (ii) debiti scaduti o di imminente scadenza, che causa una difficoltà di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte; lo stato di sovraindebitamento può pertanto verificarsi anche quando esiste un patrimonio non prontamente liquidabile, come ad esempio quello immobiliare, con un valore superiore all’ammontare complessivo dei debiti.
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- Analisi dell’origine della situazione di sovraindebitamento allo scopo di verificare la meritevolezza del debitore, presupposto necessario per il successo della procedura.
Clicca per capire quando il debitore viene considerato “non meritevole”
Il debitore viene considerato “non meritevole” quando abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, quando abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e quando abbia commesso atti in frode ai creditori.
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2° Step – Individuazione della procedura più adatta al caso
La Legge n. 3 del 2012 ne prevede 3:
- Piano del consumatore: a tale procedura può accedere solo il consumatore definito dalla legge come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
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Rispetto alle altre due procedure è l’unica che non è sottoposta all’approvazione dei creditori; sarà il giudice, infatti, ad omologare il piano in base alla meritevolezza del consumatore, alla sostenibilità e alla fattibilità del piano e alla sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: a tale procedura possono accedere sia il consumatore, come definito al punto 1., sia tutti gli altri soggetti non fallibili come ad esempio piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli e start up innovative. La proposta di accordo è approvata con il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
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In essa può essere ammesso il pagamento parziale dei creditori privilegiati in misura non inferiore a ciò che potrebbero ottenere dal ricavato della vendita dei beni; l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anche dissenzienti.
- Liquidazione del patrimonio: anche a questa procedura possono accedere sia il consumatore che gli altri soggetti non fallibili. La procedura di liquidazione del patrimonio si apre con il deposito, presso il Tribunale competente, di un’istanza, da parte del debitore sovraindebitato, in cui lo stesso chiede la liquidazione di tutti i suoi beni;
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La liquidazione può anche aprirsi a seguito di un’istanza di conversione delle procedure di accordo o piano del consumatore. All’apertura della procedura fa seguito l’accertamento del passivo e la successiva liquidazione dell’attivo.
3° Step – Predisposizione della proposta e presentazione della stessa in Tribunale con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
La proposta di accordo o di piano ha contenuto aperto. La soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi modalità, anche mediante cessione dei crediti futuri. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non risultino idonei a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che ne assicurino l’attuabilità.
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Il piano del consumatore può prevedere una moratoria, fino a un anno all’omologazione, per il pagamento dei creditori che siano muniti di privilegio, pegno o ipoteca.La presentazione di un piano del consumatore, di un accordo con i creditori o di una domanda di liquidazione deve avvenire obbligatoriamente con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Nell’istanza presentata viene chiesto al Giudice di vietare la prosecuzione di eventuali azioni esecutive individuali in corso.
4° Step – Omologazione e apertura della procedura
Il decreto di apertura della procedura determina il blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi, impedisce l’iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie ed in genere l’acquisizione da parte di creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
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Se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla legge numero 3/2012, il giudice che l’ha ricevuta, dopo aver verificato l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa l’udienza con decreto, e dispone la comunicazione della proposta ai creditori, ad opera dell’organismo di composizione della crisi (OCC).Solo dopo aver verificato la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti, il giudice procede all’omologazione.Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, i creditori sono chiamati a valutare la convenienza della proposta ed esprimere il loro consenso (o dissenso) su di essa. Per poter ottenere l’omologazione, l’accordo deve essere raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Raggiunto l’accordo, si apre la fase dell’omologazione, che si conclude con un provvedimento con cui il tribunale omologa oppure nega l’omologazione. Il tribunale si deve pronunciare entro sei mesi dalla presentazione della proposta. In alternativa, il debitore sovraindebitato, può tentare di risanare la sua situazione ricorrendo a una procedura che prevede la liquidazione dei propri beni e il pagamento dei creditori.
In essa non si richiede il consenso dei creditori. La procedura può anche essere disposta dal giudice a seguito della conversione della procedura di accordo che sia stata annullata, risolta o cessata di diritto. Depositata la domanda il giudice verifica: – che ricorrono i requisiti di legge e i presupposti per accedere alla procedura; – che il debitore non ha posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; – che la documentazione è completa e idonea a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore. Il Giudice emette quindi un decreto con cui decide se aprire o meno la procedura.
5° Step – Esdebitazione
Il principale vantaggio per il debitore che accede ad una delle procedure di composizione della crisi consiste nella possibilità di ottenere l’esdebitazione. L’esdebitazione è l’istituto giuridico che consente al debitore di liberarsi dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti. Nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, o di piano del consumatore, l’esdebitazione è automatica; nell’ambito della procedura di liquidazione dei beni, invece, deriva (su richiesta del debitore in presenza dei presupposti di meritevolezza) da un provvedimento giurisdizionale successivo rispetto alla chiusura della liquidazione stessa.
Quali sono le 6 condizioni per ottenere l’esdebitazione?
Per poter ottenere l’esdebitazione devono ricorrere sei condizioni, riferite alla condotta del debitore. Più precisamente il debitore:
- deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non deve aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei seguenti reati: (i) documentazione contraffatta o alterata, oppure sottrazione, occultamento o distruzione, in tutto o in parte, della documentazione relativa alla propria situazione debitoria o della propria documentazione contabile; (ii) mancata indicazione di beni nell’inventario;
- deve aver svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, aver cercato un’occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- deve aver pagato, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
L’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, oppure simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.Sono esclusi dall’esdebitazione i debiti relativi ad obblighi di mantenimento e alimentari, relativi al risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, e a sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti e alcuni debiti fiscali.